Violazioni e aspetti sanzionatori

[Fonte: "Carta dei servizi Ferroviari"]

Nel seguito si informa l'utenza delle modalità relative all'aspetto sanzionatorio, fermo restando il rimando e l'eventuale approfondimento alla relativa Delibera Provinciale ed a quanto riportato sul sito www.altoadigemobilita.info nella sezione "In viaggio".

Gli utenti dei servizi SAD sono tenuti a munirsi di valido titoli di viaggio e conservarlo per la durata del percorso sino alla fermata di discesa, nonché ed essere esibito a richiesta del personale incaricato al controllo. Il viaggio si intende concluso dopo la discesa dal mezzo per cui il controllo è valido e legittimo a tutti gli effetti anche se effettuato a terra nei confronti degli utenti discesi.

L'utente del servizio è sanzionabile quando è privo di idoneo e valido titolo di viaggio per il percorso da effettuare o ponga in essere comportamenti vietati.

Le violazioni amministrative previste a carico degli utenti sono accertate e contestate dal personale della SAD a ciò espressamente incaricato e munito di apposito documento di riconoscimento rilasciato dalla SAD.

Il personale di controllo della SAD presta giuramento quale Pubblico Ufficiale e ne riveste, pertanto, la qualifica e contesterà la violazione tramite processo verbale. A tal fine l’utente contravventore, in considerazione anche delle condizioni contrattuali previste per il trasporto, è tenuto ad esibire un valido documento di identità e, in mancanza, dovrà fornire a voce le generalità; il rifiuto delle generalità sarà perseguito ai sensi dell’art. 651 del codice penale. Nel caso in cui le generalità siano fornite a voce, il personale di controllo potrà effettuare gli opportuni controlli sulla veridicità e le eventuali false dichiarazioni saranno perseguite ai sensi dell’art. 496 del codice penale.

La violazione viene notificata con la consegna del verbale di accertamento (sanzione amministrativa più il presso del biglietto ordinario di corsa semplice e le spese relative al procedimento). Nel caso di minori di 18 anni o di soggetti incapaci di intendere e di volere, la notifica viene effettuata al titolare della patria potestà o al tutore (persona obbligata in solido al pagamento).

In caso di rifiuto a ricevere il verbale di accertamento della violazione o di impossibilità di consegna, lo stesso verrà inviato alla residenza e/o domicilio e/o dimora, anche momentanea, del trasgressore, ove conosciuto o reperibile, anche mediante accesso alla Banca Dati dei Comuni dell’Alto Adige o mediante richiesta agli Uffici amministrativi, Forze dell’ordine o soggetti privati che siano in grado di fornire notizie in merito alla residenza, domicilio o dimora.

Gli utenti che utilizzano i servizi pubblici di trasporto sprovvisti di valido titolo di viaggio sono tenuti a corrispondere il prezzo del biglietto ordinario di corsa semplice e sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa.

Gli utenti che non vogliono regolarizzare la loro posizione, se maggiorenni, devono scendere dai veicoli (articolo 20, comma 8 delibera 760/2016). Nel caso di minorenni, invece, non vengono fatti scendere dal treno ma vengono tutelati e portati a destinazione; se ciò non fosse possibile, ed in situazioni gravi, devono essere affidati esclusivamente alle forze dell'ordine.

Gli utenti che utilizzano i servizi pubblici di trasporto muniti di titolo di viaggio ceduto o contraffatto e gli utenti colti in flagranza a cedere titoli di viaggio sono tenuti a corrispondere il prezzo del biglietto ordinario di corsa semplice e sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa. La constatazione della contraffazione del titolo di viaggio comporta in ogni caso il ritiro del documento da parte dell'agente in servizio.

La sanzione amministrativa è stata fissata dalla Legge Provinciale 23 novembre 2015, n. 15 articolo 50:

  • nell’ipotesi di utilizzo dei servizi di trasporto sprovvisto di titolo di viaggio da euro 30,00 ad euro 240,00;
  • in caso di titolo di viaggio ceduto o contraffatto, ivi compresa la flagranza a cedere il titolo di viaggio nominativo da euro 60,00 a euro 400,00;
  • per i comportamenti degli utenti posti in violazione del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 753 e successive modifiche, con la sanzione prevista dallo stesso decreto aumentata del 300 per cento;
  • per la violazione delle disposizioni relative alla tutela della salute dei non fumatori trova applicazione la sanzione amministrativa prevista dalla legge provinciale 3 luglio 2006 n. 6;
  • chi danneggia, deteriora o insudicia i mezzi, i locali, le stazioni e le fermate del trasporto pubblico nonché i loro arredi ed accessori, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 100,00 euro a 600,00 euro, fatte salve le disposizioni penali ed il risarcimento dei danni.

La sanzione amministrativa è annullata previo pagamento della somma di 10 euro a titolo di rimborso per spese amministrative se:

  • l'utente che è in possesso di un valido titolo di viaggio nominativo a tempo con tariffa forfettaria o di un titolo di viaggio gratuito, ma che utilizza i servizi di trasporto pubblico senza avere con sé il titolo stesso, dimostra all'azienda esercente il servizio, immediatamente o entro 5 giorni dal fatto, il possesso del titolo di viaggio stesso;
  • l'utente che è in possesso di un valido titolo di viaggio nominativo, ma che utilizzi i servizi di trasporto pubblico senza esibire un documento di identificazione valido eventualmente prescritto, dimostra all'azienda esercente il servizio, entro 5 giorni dal fatto, la propria identità;
  • l'utente che è in possesso di un valido titolo di viaggio nominativo a tempo con tariffa forfettaria o di un titolo di viaggio gratuito, ma non convalidato, regolarizza la propria posizione immediatamente oppure entro 5 giorni dalla contestazione;
  •  in caso di titolo di viaggio ceduto o contraffatto, ivi compresa la flagranza a cedere il titolo di viaggio nominativo se l’utente è in possesso di un valido titolo di viaggio nominativo a tempo con tariffa forfettaria di un altro familiare dimostra all’azienda esercente il servizio, immediatamente o entro 5 giorni dalla contestazione il possesso del proprio titolo di viaggio.

I pagamenti delle sanzioni possono essere così effettuati:

  • direttamente a mani del personale di controllo;
  • entro 60 giorni dalla data del verbale di accertamento.
  • nell'ipotesi di utilizzo dei servizi di trasporto sprovvisto di titolo di viaggio (sanzione da euro 30,00 ad euro 240,00) e in caso di titolo di viaggio ceduto o contraffatto, ivi compresa la flagranza a cedere il titolo di viaggio nominativo (sanzione da euro 60,00 a euro 400,00), all’utente è comunque consentito di regolarizzare la propria posizione all'atto della contestazione mediante l'immediato pagamento, o entro cinque giorni dalla contestazione, mediante il pagamento di una somma pari all'importo del biglietto ordinario di corsa semplice, maggiorato della sanzione in misura minima.