Statuto

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1

È costituita una società per azioni con la denominazione "SAD - Trasporto Locale S.p.A. - SAD Nahverkehr A.G."

Art. 2

La società ha per oggetto l'attività di trasporto collettivo di persone mediante ferrovie, tranvie, funivie, autobus ecc. e più in generale di tutti i servizi e attività connessi alla mobilità di persone e merci in Italia ed all’Estero. 
Per la gestione dell'attività e dei servizi di cui sopra la società potrà anche partecipare a gare o procedure per l’assegnazione delle concessioni o autorizzazioni previste. Potrà inoltre gestire agenzie turistiche, depositi ed officine per l’assistenza, il ricovero e la manutenzione del parco rotabile anche per conto terzi. 

La società ha inoltre per oggetto la prestazione di consulenze  e di servizi con particolare riferimento al settore dei trasporti quali:

  1. studio, ricerche, progettazione e realizzazione di progetti di intervento pubblico e/o privato; 
  2. organizzazione aziendale; 
  3. formazione professionale;
  4. progettazione, realizzazione e commercializzazione di sistemi informativi e di apparecchiature informatiche.

La società potrà  acquisire imprese e/o rami di azienda, effettuare fusioni, assumere partecipazioni in altre imprese, costituire nuove imprese controllate e/o collegate  e compiere ogni operazione finanziaria, commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare, che il Consiglio di Amministrazione riterrà necessaria.

Art. 3

La società ha sede legale in Bolzano.
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e sopprimere sedi in Italia e all'estero. 

Art. 4

La durata della società è fissata fino al trentun dicembre duemilacinquanta (31.12.2050).
La società potrà essere prorogata oppure anticipatamente sciolta con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei soci.

CAPITALE SOCIALE

Art. 5

Il capitale sociale e' di Euro 2.160.000,00 (duemilionicentosessantamila/00) ed e' diviso in 120.000 (centoventimila/00) azioni ordinarie nominative da nominali Euro 18,00 (diciotto/00) cadauna.
Fatto salvo il disposto dell'art. 6, lettera a) in caso di trasferimento di azioni, ai soci spetta il diritto di prelazione in proporzione alla quota sociale detenuta.

ASSEMBLEE

Art. 6

Le assemblee sono convocate dal Consiglio di Amministrazione  o dal Presidente.
Il diritto di intervento in assemblea è regolato dall’art. 2370 del codice civile.
L'intervento all'Assemblea puo' essere effettuato anche mediante mezzi di telecomunicazione. L'espressione del voto sulle deliberazioni assembleari puo' essere effettuata per corrispondenza.

L’assemblea delibera oltre che sulle materie previste dal codice civile anche sulle seguenti materie:

  1. la regolamentazione dei criteri e delle procedure da attuare nell'ipotesi di trasferimento di azioni, dell'esercizio del diritto di prelazione con riferimento anche all'assetto societario nonché per la determinazione della congruità del prezzo; in presenza di regolamentazione con previsione di mero gradimento al trasferimento delle azioni ovvero di particolari condizioni al trasferimento a causa di morte, detta regolamentazione dovrà prevedere un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2355bis codice civile ; 
  2. accordi strategici con altre società o enti o imprese in genere anche per la partecipazione a procedure di affidamento;
  3. acquisto o leasing di immobili; 
  4. attivazione di nuove attività strategicamente rilevanti;
  5. modifica del sistema di governance. 

Salvo che la legge disponga diversamente, l'Assemblea in seduta ordinaria e l'Assemblea straordinaria deliberano in prima, seconda, e nelle successive convocazioni con il voto favorevole di almeno il 75% del capitale sociale presente in Assemblea.

Art. 7

L’assemblea dovrà essere convocata con una delle seguenti modalità a scelta del Consiglio di Amministrazione:

  1. mediante pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l’assemblea;
  2. mediante pubblicazione dell’avviso sui quotidiani Dolomiten ed Alto Adige  15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l’assemblea;
  3. mediante avviso a mezzo lettera raccomandata A.R., raccomandata a mano, telefax, E-mail, comunicati all’indirizzo dei soci almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l’assemblea.

Art. 8

L’assemblea nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonche' il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 27.01.2010 n. 39, determinandone  il corrispettivo e la durata dell'incarico.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 9

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici componenti. L'Assemblea Ordinaria che procede all'elezione degli Amministratori ne determina, entro i limiti di cui sopra, il numero e la durata in carica. 
I compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere determinati anche successivamente alla nomina e modificati in qualsiasi momento con delibera dell'Assemblea Ordinaria. 
Il Consiglio di Amministrazione decade al venir meno della maggioranza degli Amministratori.

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva tassativamente all’assemblea dei soci e quelli previsti dal precedente articolo 6. 

Art. 11

Il Consiglio elegge fra i suoi componenti un Presidente e, ove lo ritenga opportuno, un Vicepresidente. 
Il Consiglio può nominare un Segretario, anche al di fuori del Consiglio stesso. I verbali delle riunioni di Consiglio sono redatti e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione. 
I poteri del Presidente e del Vicepresidente sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutte o  parte delle proprie attribuzioni ad uno o più componenti, con l’osservanza in ogni caso delle limitazioni di cui all’art. 2381, quarto comma codice civile.  Qualora lo ritenga opportuno per l'attuazione dell'oggetto sociale il Consiglio di Amministrazione può avvalersi di esperti a cui affidare incarichi specifici.

Art. 13

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vicepresidente e agli Amministratori Delegati sono attribuiti il potere di rappresentanza della società con firma sociale disgiunta di fronte ai terzi ed in giudizio. 

Art. 14

Il Presidente, o chi ne fa le veci, riunisce il Consiglio di Amministrazione, fissando la data, il luogo e l’ora della riunione stessa nonché l’ordine del giorno, ogni volta che lo giudichi opportuno e, comunque, su richiesta di almeno due consiglieri.
Il Consiglio viene convocato con lettera raccomandata, con telefax o e-mail spedito almeno sette giorni prima dell’adunanza. D'intesa tra i Consiglieri può essere derogato il rispetto del termine di 7 giorni. 
In caso di urgenza può essere convocato anche a mezzo telegramma o telefax o e-mail spedito due giorni prima di quello fissato per la riunione.
Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.
Le riunioni del consiglio, regolarmente convocate, sono valide con la presenza della  maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che:

  1. nell’avviso di convocazione siano chiaramente indicate i luoghi e le modalità di collegamento;
  2. siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario e/o eventualmente il notaio;
  3. sia possibile per il Presidente accertare l’identità di tutti i partecipanti alla riunione, il regolare svolgimento dell’adunanza stessa, le votazioni ed i relativi risultati;
  4. sia possibile per tutti i partecipanti intervenire in tempo reale e simultaneamente alla discussione ed alla votazione nonché visionare, spedire e/o ricevere eventuali documenti relativi alle materie all’ordine del giorno.

Senza formalità alcuna potranno essere concordate riunioni tematiche del Consiglio di Amministrazione su questioni di interesse societario.

Art. 15

Ai consiglieri spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle loro funzioni.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 16

Il Collegio Sindacale si compone da tre a cinque componenti nominati ogni triennio dall’assemblea, previa determinazione della remunerazione per l’intero periodo. In qualsiasi momento l’Assemblea potrà aumentare il numero dei componenti. Oltre, alle cause di ineleggibilità e di decadenza, di cui all'art. 2399 codice civile, sono ineleggibili o decadono coloro che sono, per conto proprio e/o di terzi, in conflitto di interessi con quelli della società.  

BILANCIO ED UTILI

Art. 17

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Ai sensi dell'art. 2364 c.c., secondo comma, la convocazione dell'Assemblea potrà avvenire entro 180 giorni.

Art. 18

Gli utili dell’esercizio saranno ripartiti come segue:

  1. il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino a che questo non abbia raggiunto una somma pari almeno alla quinta parte del capitale sociale;
  2. il residuo agli azionisti, salvo diversa deliberazione dell’assemblea.

SCIOGLIMENTO

Art. 19

In caso di scioglimento e liquidazione della società si procede a termini di legge. L’assemblea che nomina il liquidatore o i liquidatori ne determina i poteri.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 20

Per tutto quanto non è previsto esplicitamente dal presente statuto, si osservano le disposizioni di legge.